Al paziente diabetico, sia di tipo 1 che 2, è consentita la guida di veicoli sia per uso privato che professionale. In entrambi i casi, sia il medico monocratico (per intenderci, quello che fa la vista presso l’autoscuola privata o strutture simili) che le Commissioni mediche locali si avvalgono della documentazione e certificazione del medico specialista in diabetologia o specializzazione equivalente, operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che segue il paziente.

Il giudizio di idoneità, il profilo di rischio e la durata di validità della patente sono legati alla presenza di ipoglicemie, al compenso metabolico, alla presenza di complicanze, al tipo di farmaci utilizzati, capaci o non capaci di causare ipoglicemia, all’età del paziente.

Di grande criticità per il rilascio e per il rinnovo della patente di guida sono gli episodi di ipoglicemia grave (quella cioè che necessita per essere superata dell’assistenza di un’altra persona) e ricorrente (caratterizzata dalla comparsa nell’arco degli ultimi 12 mesi di almeno 2 episodi di ipoglicemia grave) o di un’alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia.

Al momento del rilascio della patente e in occasione del rinnovo periodico, dopo aver compilato l’apposito modulo in cui si autocertifica sotto la propria responsabilità la presenza o meno di condizioni patologiche come il diabete, il candidato deve produrre una certificato – redatto dal diabetologo in data non anteriore a 3 mesi – che attesta il tipo di diabete, la durata della malattia, la terapia in corso, la presenza o meno di complicanze, il grado di controllo glicemico, la ricorrenza di gravi episodi di ipoglicemia, ed infine il rischio complessivo relativo alla guida.

Per redigere tale documento lo Specialista Diabetologo deve avvalersi di esami strumentali (ECG, fundus oculi) e di laboratorio effettuati entro l’anno, con l’eccezione dell’emoglobina glicata il cui referto non deve essere superiore a 6 mesi.

In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida e che nel complesso identificano un profilo di rischi elevato, il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.

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